La discussione sui “pieni poteri” del Presidente del Consiglio è stucchevole e piena di false considerazioni. Lo stato di emergenza è regolato dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile) come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012 (Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile) che all'articolo 5 reca norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso. L'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 59 ha modificato l'articolo 5 in più parti prevedendo alcune rilevanti novità in relazione alla dichiarazione e alla durata dello stato di emergenza, demandando la deliberazione dello stato di emergenza al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Questo significa che lo stato di emergenza non deve essere votato dal Parlamento che comunque ne viene informato dal Presidente del Consiglio. La legge fissa i limiti degli atti che possono essere emanati con lo stato di emergenza, prevedendone il controllo rispetto alle normative vigenti e stabilendo che “ai sensi dei commi 5 e 6 dell' art. 5 della legge n. 225/1992 , le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono essere motivate, contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, pubblicate nella G.U. e trasmesse ai sindaci interessati per l'ulteriore pubblicazione locale. In sostanza, “lo stato di emergenza è una misura adottata dal governo in casi straordinari. Introduce il potere di ordinanza, conferendo al Consiglio dei ministri una competenza attributiva di tale potere. Il potere di ordinanza permette al soggetto individuato di agire in deroga alla normativa vigente, ma sempre nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”(Openpolis). La cosa più importante in questo contesto è l’attribuzione del potere di ordinanza alla Protezione civile, al Ministero della salute e al Ministero degli interni che nel caso dell’epidemia da coronavirus hanno avuto un ruolo importantissimo emanando oltre il 60% degli atti compiuti in virtù dello Stato di emergenza.
Open polis ha pubblicato il monitoraggio completo degli atti compiuti nel periodo di vigenza dell’attuale emergenza sanitaria
Il Governo ha emanato 16 decreti legge che, come è noto, devono essere convertiti in legge entro 60 giorni dal Parlamento. Il Parlamento a sua volta ha approvato 7 provvedimente legislativi inclusa la conversione di alcuni decreti. Il Ministero della Salute ha emanato 87 provvedimenti di cui 53 Circolari che, come dovrebbe essere noto almeno ai giornalisti parlamentari, sono normalmente atti nella facoltà dei ministeri. Lo stesso dicasi per il Ministero degli Interni che ha emanato 2 avvisi e 1 Protocollo per la ripresa delle celebrazioni liturgiche alla presenza dei fedeli e 24 circolari. 77 provvedimenti sono stati emanati dalla Protezione civile tra i quali le 21 nomine dei Presidenti di regione a soggetti attuatori per la gestione dell’emergenza secondo le indicazioni della Protezione civile. Il Ministero dei trasporti e quello dello sviluppo economico hanno emanato Decreti che sono anche essi provvedimenti normalmente utilizzati dai Ministeri per questioni non incidenti sulla normativa generale.
Veniamo ai DPCM: 14 sono disposizioni attuative di decreti legge e hanno né più né meno la funzione di provvedimenti attuativi. Sono tutte disposizioni che attengono a 4 decreti legge aventi ad oggetto provvedimenti volti a intervenire nell’emergenza Covid. Sono cinque i DPCM che non sono disposizioni attuative:
Non sembra di poter dire che si tratti di una espropriazione del Parlamento anche perché questi 4 DPCM rispettano pienamente i dettati di legge.
Chi oggi sostiene che lo Stato di emergenza ha esautorato il Parlamento lo fa in aperta malafede e mentendo agli italiani. Lo stato di emergenza ha consentito di intervenire con tempestività nel periodo più acuto della crisi, pur nelle indubbie difficoltà che ci sono state nell’affrontare una situazione nuova e drammatica. Il Parlamento si è riunito secondo il calendario, tutte le commissioni parlamentari hanno lavorato da gennaio a luglio in modo continuativo. L’unica a non accorgersene è stata la Casellati eciò stupisce, mentre l’arroganza di Salvini e Meloni, grandi e abituali assenti nella sede parlamentare, si spiega benissimo.
La preoccupazione per una possibile ripresa dei contagi e la necessità di tenere la situazione sotto controllo dovrebbero suggerire una minore arroganza da parte della destra, alla quale la Casellati appartiene come ha dato più volte prova, e un maggiore senso di responsabilità. La salute e la sicurezza dei cittadini richiede provvedimenti rapidi, mai lesivi delle libertà, come è accaduto, e non in contrasto con la Costituzione. Ma evidentemente la politica del centro destra, supportato ormai dal peggior giornalismo italiano, sembra essere fondata sulla polemica sterile, anche a danno del bene primario dei cittadini: la salute.
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